No marcatura CE sui dispositivi di ancoraggio
Con vera grande soddisfazione è giunta la comunicazione ufficiale di ciò che andiamo sottolineando da molto tempo.
Il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato una circolare a chiarimento sulla marcatura dei dispositivi di ancoraggio.
Questa circolare di fatto sancisce che i dispositivi di ancoraggio applicati alle strutture sono prodotti di costruzione.
Il riferimento al regolamento UE 305/2011 è fondamentale per i seguenti punti:
– I prodotti devono essere accompagnati anche da una copia della Dichiarazione di Prestazione (DoP) in forma cartacea o su supporto elettronico. Se tuttavia un lotto dello stesso prodotto è fornito a un unico utilizzatore, esso può essere accompagnato da una sola copia della dichiarazione di prestazione in forma cartacea o su supporto elettronico.
– La dichiarazione di prestazione dovrà contenere quanto definito dall’art. 6 e allegato III del Regolamento Europeo. Per emettere una dichiarazione di prestazione il produttore è obbligato a istituire un sistema del controllo di fabbrica conforme alla norma armonizzata applicabile. E’, inoltre, necessario che la costanza delle prestazioni dei prodotti sia valutata e verificata secondo cinque sistemi di valutazione e verifica (1+,1, 2+,3 e 4) come definito nell’allegato V del regolamento 305/2011 e riportati in tabella 1.
Secondo i sistemi 1 e 1+ l’ente notificato certifica la costanza delle prestazioni del prodotto, secondo il sistema 2+ certifica la conformità del controllo della produzione di fabbrica. Secondo il sistema 3 il laboratorio di prova notificato esegue soltanto le prove iniziali di tipo; mentre il sistema 4 non prevede alcuna attività da parte di un ente terzo notificato.
– Ai sensi dell’art.66 del regolamento n. 305/2011, i prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima del 1 luglio 2013 sono ritenuti conformi al regolamento n. 305/2011.
I fabbricanti possono redigere una dichiarazione di prestazione sulla base di un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità che siano stati rilasciati, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, prima del 1 luglio 2013.
LINEA VITA attua da sempre , quanto previsto dal regolamento UE 305/2011, su tutti i prodotti distribuiti con il proprio marchio.
E’ giunta quindi conferma che la professionalità paga… ora è giunta l’ora di farla valere.
Nei prossimi giorni invieremo un documento relativo al regolamento UE 305/2011 in modo riassuntivo evidenziando gli articoli che più fanno a noi riferimento.